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CANONE RAI

Tutte le novità, importo, esenzione e come funziona il pagamento in bolletta per l’anno 2025

CANONE RAI IN BOLLETTA

 

Il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo e si paga una sola volta all’anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.

Dal 2016 (articolo 1, commi da 152 a 159, della legge n. 208 del 2015):

  • è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica
  • i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale effettuano il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica. Questi utenti, quindi, non potranno più pagare tramite bollettino postale.

Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo.

L’importo del canone  per l’anno 2025 è pari a 90,00 euro.

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Domande Frequenti

In questa sezione abbiamo raccolto le risposte alle vostre domande più frequenti.
Qual'è l'importo del canone per il 2025?

Per l’anno 2025 l’importo del canone TV è fissato a € 90,00, suddiviso in 10 rate mensili (da gennaio a ottobre) di 9,00 €.

Nel 2016 l’importo del Canone TV è stato di € 100,00. Negli anni dal 2017 al 2023 è stato pari a € 90,00. Nell’anno 2024 è stato paria a € 70,00.

Come si paga il canone per il 2025?

L’importo del canone TV è di 90,00 euro l’anno.

  • Il pagamento avviene mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno.
  • Se nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale, il canone deve essere versato con il modello F24 entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento ( vedi esempi di compilazione F24 ).
    Il modello F24 deve essere utilizzato per il pagamento del canone anche da parte dei cittadini per i quali la fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale (vedi elenco allegato al decreto del 13 maggio 2016, n. 94).
  • Con addebito sulla pensione: per poter pagare il canone TV direttamente con addebito sulla pensione, è necessario farne richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento.
    L’agevolazione riguarda tutti i cittadini, titolari di abbonamento alla televisione, con un reddito di pensione, percepito nell’anno precedente a quello della richiesta, non superiore a 18.000 euro.
    Le modalità di presentazione della domanda sono stabilite da ciascun ente, che provvederà poi a comunicare al pensionato l’esito della domanda e, in caso affermativo, a certificare successivamente che l’intero importo dovuto per il canone di abbonamento alla televisione è stato pagato.
Chi deve pagare il canone?

E’ tenuto al pagamento del canone chiunque detiene un apparecchio televisivo. Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente – in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari – oppure tramite decoder o sintonizzatore esterno, secondo la definizione contenuta nella nota – pdf del 20 aprile 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico (disponibile nella sezione normativa e prassi).

Il canone è dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti dai componenti della stessa famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di abitazioni in cui sono presenti apparecchi tv.

La detenzione di un apparecchio si presume nei confronti dei titolari di utenza di fornitura elettrica ad uso domestico residente – pdf e il canone viene addebitato nelle fatture per la fornitura di energia elettrica.

Quando non si paga il canone?
    • I contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l’addebito del canone TV in bolletta, possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica, presentando la dichiarazione sostitutiva con l’apposito modello – pdf (Quadro A). Inoltre, con lo stesso modello, i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale possono certificare la non detenzione, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o dei loro familiari (Quadro A). Il modello può essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio TV (Quadro A). Il modello può essere utilizzato anche per:
    • segnalare che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica del quale deve essere indicato il codice fiscale (Quadro B)
    • comunicare la modifica delle condizioni, precedentemente attestate, per esempio in caso di acquisto di un televisore nel corso dell’anno, avvenuto successivamente alla presentazione di una precedente dichiarazione sostitutiva, oppure nel caso in cui sia venuta meno la situazione di appartenenza alla medesima famiglia anagrafica precedentemente dichiarata mediante la compilazione del Quadro B (Quadro C).
  • I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell’apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.

    L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.

    L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.

    I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti (sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva).

  • Sono esentati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali:

    • gli agenti diplomatici, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961;
    • i funzionari o gli impiegati consolari, ai sensi dell’articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963;
    • i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile;
    • i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia, ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951.

     

    Per ulteriori approfondimenti sul Canone TV o sulle modalità di rimborso è possibile:

    01

    Modello

    Dichiarazione di non detenzione – I contribuenti titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che vogliono disdire l’abbonamento, in quanto non detengono più apparecchi televisivi in alcuna dimora (ad esempio perché li hanno ceduti), devono presentare la dichiarazione sostituiva di non detenzione

    02

    Istruzioni

    Istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostituiva di non detenzione

    03

    Modello

    Richiesta di rimborso – Il titolare del contratto di fornitura di energia elettrica, o gli eredi, possono chiedere il rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato pagato mediante addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica, ma non dovuto, compilando l’apposito modello.

    04

    Istruzioni

    Istruzioni per la compilazione della richiesta di rimborso